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| Scritto da Administrator |
| Giovedì 06 Maggio 2010 17:11 |
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ASSOCIAZIONE GRANELLO DI SENAPE ONLUS STATUTO
TITOLO I Art. 1 E’ costituita un’Associazione denominata “GRANELLO DI SENAPE” ai sensi della Legge 266/91. L’Associazione è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modificazioni e/o integrazioni ed assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus ) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Art. 2 La sede legale è fissata in BRA (CN). Potranno essere istituite nelle forme di legge sedi amministrative ed/od operative in altre località, sia in Italia che all’estero, come disciplinato dall’art. 18. Art. 3 La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II Scopo ed oggetto Art. 4 L’Associazione, nata dalla esperienza cristiana, è aconfessionale ed apartitica e s’identifica in una organizzazione di volontariato la cui attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai propri aderenti. L’Associazione, che opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, pone al centro della propria riflessione e della propria azione l'essere umano nel suo cammino verso la piena dignità individuale e di popolo ed ha scopo di:
Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le cooperative, le associazioni - anche non di volontariato - e di queste con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione. In particolare l’Associazione si propone di raggiungere i suddetti scopi attraverso le seguenti attività:
Al fine di realizzare tali attività saranno perseguite azioni di:
L'associazione per realizzare gli scopi primari - oltre alle attività essenziali indicate nel presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, richiedere affidamenti, richiedere e rilasciare garanzie fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.
TITOLO III Soci Art. 5 Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividono gli scopi dell'associazione. L'associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'associazione stessa. Tutti i soci partecipano all’assemblea con diritto di voto, ad eccezione dei minorenni. Art. 6 I soci si suddividono in due categorie: - soci collaboratori - soci ordinari. Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell'associazione con apporti continuativi e che sono promotori di attività sociali. Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo pur non impegnandosi direttamente nelle attività sociali. Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'associazione con le quote annuali di adesione stabilite annualmente dall’Assemblea: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote all'associazione. La quota associativa è intrasferibile e non è prevista rivalutazione della stessa E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Art. 7 Il numero dei soci dell’Associazione è illimitato. Gli soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell’Associazione, mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione e degli altri Soci e versare la quota associativa di cui al precedente articolo. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione. Art. 8 L’ammissione a Socio è susseguente al versamento della quota associativa deliberata annualmente, come all’art. 7, e diviene operativa a seguito dell’annotazione degli stessi sul libro degli Soci, susseguente alla verifica da parte del Consiglio Direttivo di eventuali impedimenti che ne inficino la richiesta come quanto previsto all’art. 11 comma a). La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Art. 9 Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'associazione. Art. 10 Può essere dichiarato decaduto il socio:
Art. 11 Può essere escluso il socio:
L’esclusione d’un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo; in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni. Art. 12 Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.
TITOLO IV Patrimonio ed esercizio sociale Art. 13 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
L’Associazione ha l’obbligo di destinare ogni provento per i fini istituzionali propri della medesima. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre d’ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli Soci entro il successivo mese di maggio. Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli soci neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
TITOLO V Organi sociali Art. 14 Sono organi dell’Associazione:
Art. 15 L’Assemblea, che può essere sia Ordinaria che Straordinaria, è composta da tutti gli Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto nell’Assemblea; è ammessa la rappresentanza per delega scritta; ciascun Socio potrà essere portatore di non più di due deleghe. L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre approva il bilancio di ogni esercizio, nomina i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera l’eventuale adozione di regolamenti interni e stabilisce le quote associative. L’Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da recapitarsi agli Soci per lettera semplice, per affissione nella Sede Sociale e posta elettronica. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per la discussione ed approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Soci. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Soci. L’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Soci, ed in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli Soci presenti – in proprio o per delega. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile – giusta deliberazione dell’Assemblea – da tre a nove. I suoi componenti vengono nominati dall’Assemblea degli Soci, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili; possono far parte del Consiglio esclusivamente gli Soci come previsto all’art. 6. Se, per dimissioni o altra causa, viene a mancare uno dei componenti il Consiglio, gli altri provvedono alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che scadrà insieme con quelli in carica all’atto della nomina; in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti gli altri componenti cooptano un nuovo componente. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, lo stesso s’intende interamente decaduto e deve convocarsi l’Assemblea per la nomina d’un nuovo Consiglio. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente ed un vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta di:
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi ed ogniqualvolta il Presidente o, in sua vece il vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente od in caso di sua assenza dal vice Presidente ed in assenza d’entrambi dal membro più anziano ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali d’ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti da chi viene chiamato a svolgere di volta in volta la funzione di segretario, vengono conservati agli atti. Art. 17 Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d’urgenza ne assume i poteri chiedendo la ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva, Art. 18 Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Responsabile locale, su segnalazione dei soci presenti nel territorio, per tutti gli ambiti territoriali italiani e per tutti gli stati esteri ove il numero dei soci e le attività svolte facciano ritenere opportuno la presenza di tale figura. Al Responsabile locale è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte alle Amministrazioni Locali, partecipa alla Giunta Consultiva e convoca riunioni locali per i gruppi presenti nella zona di competenza. Art. 19 La Giunta Consultiva è composta da tutti i Responsabili locali e si riunisce almeno una volta ogni dodici mesi su convocazione del Presidente al fine di organizzare il percorso verso l’Assemblea Nazionale dell’Associazione. La Giunta Consultiva inoltre si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti ogni qualvolta lo si ritenga necessario al fine di organizzare i rapporti tra le realtà locali e/o con l’organizzazione nazionale. Art. 20 Il Collegio dei revisori costituisce l’organo di controllo che effettua revisioni periodiche sull’andamento dell’Associazione sia in termini contabile-ammistrativi che etici. Il Collegio dei revisori è costituito da un numero variabile di componenti che va da tre a nove, che prestano gratuitamente la loro opera di volontari nel garantire la regolarità dell’ammistrazione dei progetti dell’Associazione nei confronti dell’Assemblea dei soci. Il Collegio dei revisori si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti ogni qualvolta lo si ritenga necessario al fine di organizzare le revisioni.
TITOLO VI Scioglimento e liquidazione Art. 21 In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS operanti in identico o analogo settore a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662. Lo scioglimento è deliberato con la presenza ed il voto favorevole di tre quarti più uno degli Soci.
TITOLO VII Clausola compromissoria Art. 22 I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e/o tra associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio. Art. 23 Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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| Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Giugno 2011 04:18 |




















